Vai al contenuto
Darma Energia
ApprofondimentoGuida per le aziende

Iperammortamento fotovoltaico 2026: requisiti, calcolo e procedura GSE

Aggiornato il Verificato sulle fonti il 8 min di lettura

In breve

  • L'iperammortamento è una maggiorazione del costo fiscale di un bene strumentale nuovo: fino a 2,5 milioni di investimento si ammortizza il 280% del costo. Non è un contributo né un credito d'imposta.
  • Il fotovoltaico rientra solo con moduli prodotti nell'Unione europea, con celle europee, iscritti al registro ENEA nelle sezioni b) o c).
  • La produzione attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva e il decreto fissa un costo massimo ammissibile per kW.
  • Il beneficio riduce IRES o IRPEF, non l'IRAP: un'impresa senza utili non lo sfrutta.
Tecnici montano pannelli solari sul tetto in coppi di un casale in collina, con furgone e vigneti attorno
Indice
  1. Cos'è l'iperammortamento 2026
  2. Il fotovoltaico rientra? Sì, a quattro condizioni
  3. Quanto si risparmia: un esempio con i numeri
  4. La procedura sul portale GSE, passo per passo
  5. Quando si perde il beneficio
  6. Cumulabilità con altri incentivi
  7. Quando non conviene

L'iperammortamento fotovoltaico permette a un'impresa di ammortizzare un impianto in autoconsumo come se fosse costato fino al 280% del prezzo pagato, in base alla Legge di bilancio 2026. Vale però solo con moduli prodotti nell'Unione europea con celle europee, con un impianto non più grande dei consumi aziendali e entro un costo massimo per kW: tre vincoli che escludono molti preventivi. Qui trovi requisiti, un esempio di calcolo e la procedura GSE; il quadro generale è nella guida al fotovoltaico per le imprese.

Cos'è l'iperammortamento 2026

L'iperammortamento è una maggiorazione del costo di acquisizione di un bene strumentale nuovo, che conta solo ai fini fiscali. Non è un contributo a fondo perduto e non è un credito d'imposta da usare in F24: l'impresa deduce, fuori bilancio, quote di ammortamento più alte, quindi paga meno IRES o IRPEF negli anni dell'ammortamento.

Lo ha introdotto la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026, art. 1, commi 427-436). Le regole operative sono nel decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026, adottato tenendo conto del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88. Il MIMIT lo chiama "Nuovo Piano Transizione 5.0": prende il posto dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0. Dal 1° gennaio 2027 la stessa disciplina è ripresa dall'art. 364 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117).

Quota dell'investimento Maggiorazione Costo fiscale riconosciuto
Fino a 2,5 milioni € +180% 280%
Oltre 2,5 e fino a 10 milioni € +100% 200%
Oltre 10 e fino a 20 milioni € +50% 150%

Valgono gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Possono accedere tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni, di qualsiasi forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale. La maggiorazione vale solo per le imposte sui redditi: sull'IRAP non ha effetto.

Il fotovoltaico rientra? Sì, a quattro condizioni

Sono agevolabili i beni nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, compresi i sistemi di accumulo. Per il fotovoltaico il decreto ammette gruppi di generazione, trasformatori e misuratori, servizi ausiliari e batterie asservite all'impianto.

1. Moduli europei con celle europee: registro ENEA, sezioni b) o c)

Il registro delle tecnologie per il fotovoltaico, tenuto da ENEA (art. 12 del D.L. 181/2023), ha tre sezioni:

Sezione Requisito Iperammortamento
a) Moduli prodotti nell'UE con efficienza del modulo almeno 21,5%, senza vincolo sull'origine delle celle Esclusa
b) Moduli con celle prodotti nell'UE, efficienza della cella almeno 23,5% Ammessa
c) Moduli prodotti nell'UE con celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE, efficienza della cella almeno 24,0% Ammessa

Il decreto attuativo fissa i costi ammissibili solo per i moduli delle sezioni b) e c). Gran parte dei pannelli in commercio ha celle prodotte fuori dall'Europa: un preventivo "standard" quasi sempre non dà diritto alla maggiorazione. Prima di firmare chiedi all'installatore il modello del modulo e verifica sul registro ENEA che sia in sezione b) o c).

L'articolo 7 del D.L. 38/2026 ha tolto dalla legge il vincolo di produzione nell'UE o nello Spazio economico europeo per i beni strumentali in generale, con effetto sugli investimenti dal 1° gennaio 2026. Per i moduli fotovoltaici il requisito del registro ENEA resta.

2. Impianto dimensionato sui consumi

La producibilità attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell'esercizio precedente. Oltre all'elettricità prelevata dalla rete, il decreto permette di contare anche i consumi di combustibili per il calore (gas, gasolio, GPL, pellet), convertiti in elettricità equivalente con i fattori dell'allegato 1. In pratica l'impianto deve servire l'azienda, non vendere energia: se consumi 150.000 kWh l'anno, la producibilità agevolabile arriva a circa 157.500 kWh.

3. Costo entro il massimo ammissibile per kW

L'allegato 1 del decreto fissa un costo massimo ammissibile per kW di picco, che cala al crescere della taglia:

Potenza Moduli sezione b) Moduli sezione c)
Fino a 20 kWp 1.420 €/kWp 1.500 €/kWp
20-200 kWp 1.120 €/kWp 1.200 €/kWp
200-600 kWp 1.020 €/kWp 1.100 €/kWp
600-1.000 kWp 910 €/kWp 1.000 €/kWp
Oltre 1.000 kWp 840 €/kWp 940 €/kWp

Per l'accumulo il valore agevolabile non può superare un multiplo di quello dell'impianto: 2 volte fino a 20 kWp, 1,5 volte tra 20 e 600 kWp, 1,2 tra 600 e 1.000 kWp, 1 oltre. La parte di spesa sopra questi limiti non riceve la maggiorazione.

4. Bene nuovo, collegato alla struttura produttiva

L'impianto deve stare sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva, oppure su altre particelle purché collegato a un punto di prelievo (POD) esistente della stessa struttura; nei casi di autoconsumo a distanza previsti dal D.Lgs. 199/2021, nella stessa zona di mercato. Manutenzioni e sostituzioni di componenti non rientrano. Se ti interessa la batteria, leggi la guida alle batterie di accumulo.

Quanto si risparmia: un esempio con i numeri

Ipotesi: società di capitali in provincia di Padova (IRES 24%) che consuma 150.000 kWh l'anno e installa 100 kWp con moduli di sezione b), per 100.000 € (1.000 €/kWp, sotto il massimo di 1.120 €/kWp). Coefficiente di ammortamento del 9% annuo, quello che la circolare 36/E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate indica per gli impianti fotovoltaici considerati beni mobili (4% se sono parte dell'immobile).

Produzione: PVGIS 5.3 stima circa 1.230 kWh per kWp l'anno a Padova con moduli inclinati di 10° verso sud e perdite del 14%, quindi circa 123.000 kWh, entro il limite di 157.500 kWh.

Voce Senza iperammortamento Con iperammortamento
Costo fiscale ammortizzabile 100.000 € 280.000 €
Minore IRES totale (24%) 24.000 € 67.200 €
Minore IRES in un anno pieno (9%) 2.160 € 6.048 €
Vantaggio fiscale aggiuntivo +43.200 € in circa 11 anni

Risparmio in bolletta: autoconsumo ipotizzato del 70%, cioè 86.100 kWh, a 0,20 €/kWh (prezzo ipotetico dell'energia per l'azienda) = circa 17.200 € l'anno. Il risparmio aumenta l'utile tassato, quindi al netto dell'IRES vale circa 13.100 €.

Rientro semplice, al netto delle imposte: senza iperammortamento 100.000 ÷ (13.100 + 2.160) = circa 6,6 anni; con l'iperammortamento 100.000 ÷ (13.100 + 6.048) = circa 5,2 anni.

Sono numeri indicativi: costo per kWp, quota di autoconsumo, prezzo dell'energia e coefficiente di ammortamento cambiano da azienda ad azienda, e vanno confermati con il commercialista. Per un calcolo sul tuo caso puoi chiedere una valutazione gratuita.

La procedura sul portale GSE, passo per passo

La maggiorazione non si applica da soli in dichiarazione: l'investimento va comunicato al GSE, nell'Area Clienti, con SPID o CIE.

  1. Verifica dei requisiti: consumi dell'esercizio precedente, producibilità entro il 105%, moduli di sezione b) o c), costo entro i massimi per kW.
  2. Comunicazione preventiva per ogni struttura produttiva, con tipo e importo degli investimenti e data prevista di entrata in funzione. La piattaforma è aperta dal 12 giugno 2026.
  3. Comunicazione di conferma entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, con data e importo dei pagamenti che portano l'acconto ad almeno il 20% del costo di ogni bene e i dati delle fatture. Questa funzione è attiva dal 21 luglio 2026.
  4. Realizzazione dell'impianto.
  5. Comunicazione di completamento a fine lavori e comunque entro il 15 novembre 2028, con l'attestazione di avere perizia e certificazione contabile.
  6. Perizia tecnica asseverata di un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo (o attestazione di un ente di certificazione accreditato) e certificazione contabile di un revisore legale sulle spese. Il decreto non prevede soglie di importo sotto cui non servono.

Per ogni comunicazione il GSE risponde entro 10 giorni con l'esito o una richiesta di integrazioni, da inviare entro altri 10 giorni. Fino alla fine dell'agevolazione ci sono due scadenze annuali di monitoraggio: entro il 20 gennaio gli investimenti e la previsione di utilizzo, entro il 30 giugno il piano di ammortamento. Per le pratiche GSE in generale vedi la guida al fotovoltaico e al GSE.

Quando si perde il beneficio

Il decreto prevede la decadenza, totale o parziale, se durante il periodo di fruizione l'impianto viene venduto o spostato in una struttura all'estero senza sostituirlo con un bene nuovo analogo, se mancano requisiti o documenti, se le dichiarazioni sono false o se l'impresa non permette i controlli. Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli; anche l'Agenzia delle Entrate può accertare. Conviene conservare perizia, certificazione, fatture e documenti di trasporto.

Cumulabilità con altri incentivi

  • Crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0: l'iperammortamento li sostituisce per i nuovi investimenti.
  • Bandi regionali, contributi a fondo perduto, fondi europei: la possibilità di combinarli dipende dalle regole del singolo bando e dal divieto di finanziare due volte la stessa spesa. Va verificata caso per caso con il bando in mano.
  • Comunità energetiche (CER): hanno regole proprie di cumulo, nelle regole operative del GSE.

Le misure regionali cambiano da territorio a territorio: trovi quelle attive nelle pagine su Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Il confronto con gli incentivi per le famiglie è nella guida agli incentivi per il fotovoltaico.

Quando non conviene

  • L'impresa ha pochi utili o è in perdita: la deduzione maggiorata non ha imposte da ridurre.
  • L'impianto è piccolo: perizia asseverata e certificazione contabile pesano molto sul risparmio fiscale.
  • I moduli di sezione b) o c) costano molto più degli altri: va confrontato il beneficio fiscale con il sovrapprezzo e con il costo massimo ammissibile per kW.
  • L'obiettivo è vendere energia alla rete: il limite del 105% dei consumi lo esclude.

Per un impianto aziendale chiavi in mano vedi la pagina sul fotovoltaico aziendale.

Questo approfondimento fa parte della guida per le aziende: lì trovi il quadro completo, con costi indicativi e fonti.

Domande frequenti

L'iperammortamento vale anche per le ditte individuali?

Sì. Possono accedere tutte le imprese residenti, a prescindere da forma giuridica e regime fiscale, quindi anche ditte individuali e società di persone: per loro la maggiorazione riduce l'IRPEF invece dell'IRES.

Le batterie di accumulo rientrano?

Sì, se sono asservite all'impianto fotovoltaico agevolato. Il loro valore agevolabile non può superare un multiplo di quello dell'impianto: da 2 volte per gli impianti fino a 20 kWp a 1 volta oltre i 1.000 kWp.

Posso usare pannelli con celle prodotte in Asia?

No. Servono moduli prodotti nell'UE iscritti al registro ENEA nelle sezioni b) o c), cioè con celle anch'esse europee. I moduli della sezione a), assemblati in Europa senza vincolo sull'origine delle celle, sono esclusi.

C'è un limite di spesa per kW?

Sì. Il decreto fissa un costo massimo ammissibile che va da 1.420 €/kWp (sezione b, fino a 20 kWp) a 840 €/kWp (sezione b, oltre 1.000 kWp); per i moduli di sezione c) i valori sono un po' più alti. La spesa oltre il limite non ha la maggiorazione.

Cosa succede con la Legge di bilancio 2027?

Oggi l'iperammortamento copre gli investimenti completati fino al 30 settembre 2028. La Legge di bilancio 2027 potrebbe modificare alcune regole: aggiorneremo questa pagina quando il testo sarà approvato.

Chi verifica che l'impianto sia in regola?

Un ingegnere o perito industriale firma la perizia tecnica asseverata, un revisore legale certifica le spese e il GSE gestisce comunicazioni e controlli. Se i requisiti mancano, il beneficio decade e va restituito.

Fonti: MIMIT, Nuovo Piano Transizione 5.0: iperammortamento; Decreto interministeriale 7 maggio 2026, modalità attuative (PDF); Decreto direttoriale 10 giugno 2026, apertura della piattaforma; Decreto direttoriale 20 luglio 2026, comunicazioni di conferma; D.L. 181/2023, art. 12, registro delle tecnologie per il fotovoltaico; D.L. 38/2026; PVGIS, Commissione europea. Questa pagina non sostituisce il parere del tuo commercialista.

A cura della redazione di Darma Energia

Siamo consulenti indipendenti del risparmio energetico. Le cifre sono indicative e le regole sugli incentivi cambiano: verifica sempre le fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, GSE, ENEA) prima di decidere. Chi siamo

Termini in questo approfondimento: GSE (Gestore dei Servizi Energetici), Autoconsumo, Energia rinnovabile, Sistema di accumulo, ENEA

Valutazione gratuita per la tua azienda

Produzione, rientro dell'investimento e verifica dei requisiti per l'iperammortamento 2026.

Parla con noi